Art. 3.
(Interventi di diagnosi e di cura).

      1. Al fine di garantire adeguata tutela sanitaria alle persone affette da malattie respiratorie, e in particolare dalla BPCO, il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali prevedono:

          a) l'adozione di linee guida per la diagnosi precoce, la presa in carico multidisciplinare e la riabilitazione dei pazienti affetti da malattie respiratorie;

          b) adeguati interventi volti a garantire la mobilità e l'autonomia dei pazienti in ossigenoterapia, anche attraverso la fornitura di idonei ausili tecnici;

          c) la continuità assistenziale tra l'ospedale e il territorio, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti con grave insufficienza respiratoria;

          d) l'offerta di terapie intensive respiratorie;

          e) l'offerta di cure palliative, domiciliari e residenziali, nella fase finale della vita;

          f) la diagnosi precoce delle neoplasie polmonari e pleuriche, anche mediante l'accesso alla diagnosi endoscopica.